Contenzioso

Normativa

Materia processuale tributaria e ordinamento delle Corti di Giustizia Tributaria

Legge del 31 agosto 2022, n. 130: sito esterno banca dati CERDEF (Modifica ai decreti legislativi n° 545 e n° 546 del 31 dicembre 1992 sulle Disposizioni in materia di giustizia tributaria e di processo tributario).

Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 28 novembre 2017: sito esterno banca dati CERDEF (Modifica all’art. 10 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, in attuazione del Regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario).

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/02/2017, n° 22: sito esterno banca dati CERDEF (Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546, sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente).

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15/12/2016: sito esterno banca dati CERDEF (Estensione a undici regioni e due province autonome delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del Processo Tributario).

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 30/06/2016: sito esterno banca dati CERDEF (Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del Processo Tributario).

Decreto legislativo del 24/09/2015, n° 156: sito esterno banca dati CERDEF, recante alcune misure previste dalla c.d. delega fiscale, per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015: sito esterno banca dati CERDEF (Regole tecniche per la costituzione telematica ed entrata in vigore presso due regioni).

Legge delega del 11 marzo 2014, n° 23: sito esterno banca dati CERDEF (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita).

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n° 163: sito esterno banca dati CERDEF (Regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario).

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2012 : sito esterno banca dati CERDEF(Regole tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.)

Decreto del Ministero della Giustizia del 20 gennaio 2009: sito esterno banca dati CERDEF

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546: sito esterno banca dati CERDEF (disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 545: sito esterno banca dati CERDEF (ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Materia di spese di giustizia

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/06/2019: sito esterno banca dati CERDEF (Pagamento telematico del contributo unificato tributario ed estensione della piattaforma PagoPa, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 24 giugno 2019).

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10/03/2017: sito esterno banca dati CERDEF (Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio).

D.P.R. n° 115 del 30/05/2002: sito esterno banca dati CERDEF Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Decreto ministeriale del 27 dicembre 2011: sito esterno banca dati CERDEF, in cui sono state determinate le spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario.

Materia di assistenza tecnica alla difesa del contribuente

Decreto Ministeriale 5 agosto 2019, n° 106: sito esterno banca dati CERDEF, regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.

Decreto Ministeriale 18 novembre 1996, n° 631: sito esterno banca dati CERDEF, regolamento recante la disciplina dell’assistenza tecnica dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado.

Decreto-Legge 8 agosto 1996, n° 437, convertito dalla Legge 24 ottobre 1996, n° 556: sito esterno banca dati CERDEF, recante tra l’altro disposizioni urgenti in materia di funzionalità dell’Amministrazione finanziaria (articolo 8 – Norme sul personale dell’Amministrazione finanziaria).

Art. 12 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546: sito esterno banca dati CERDEF concernente disposizioni sul processo tributario (Assistenza tecnica).

Art. 63 D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600: sito esterno banca dati CERDEF recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti).

Prassi

Circolari e Direttive in materia di Contributo Unificato Tributario (CUT):

 Circolari relative al rilascio di copie:

Circolari relative all’assistenza tecnica alla difesa del contribuente:

FAQ

Come si propone il ricorso?

Il giudizio è introdotto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 18 del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF).

Il ricorso può essere proposto avverso (art. 19 del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF):

1) l’avviso di accertamento del tributo;

2) l’avviso di liquidazione del tributo;

3) il provvedimento che irroga le sanzioni;

4) il ruolo e la cartella di pagamento; *

5) l’avviso di mora;

6) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, e successive modificazioni;

7) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, e successive modificazioni;

8) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;

9) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

10) il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

11) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria;

12) il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10 quater, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n° 212 e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela di cui all’art. 10 quinquies della medesima legge (art. 1, comma 1, lett. i del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220).

*Per quanto riguarda la proposizione del ricorso avverso il ruolo e la cartella di pagamento si segnala il comma 4-bis dell’art. 12, D.p.r. n. 602/1973 il quale ha stabilito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo nonché alcuni limiti all’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento. In particolare, la norma dispone al primo periodo la non impugnabilità dell’estratto di ruolo (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento). Il secondo periodo, invece, chiarisce che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per:

la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50;

la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell’adempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602);

la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Reclamo e mediazione

L’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220 ha stabilito l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione disciplinato dall’art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992, per i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024.

Per i giudizi instaurati fino al 3 gennaio 2024 relativi a controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992 (cfr. Comunicato Stampa del MEF n° 13 del 22/01/2024 (link: https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2024/Abrogazione-dellistituto-del-reclamo-mediazione/).

Pertanto, questi ricorsi producono anche gli effetti di un reclamo e possono contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest’ultimo (art. 17 bis, D. Lgs. n° 546/1992).

Quali requisiti deve rispettare il ricorso?

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado deve contenere l’indicazione (art. 18 del D. Lgs. n°  546/1992: sito esterno banca dati CERDEF e art. 14, comma 3-bis,  D.P.R. n° 115/2002: sito esterno banca dati CERDEF):

  1. della Corte cui è diretto;
  2. del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
  4. dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
  5. dei motivi.

Il ricorso deve indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all’assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 euro, con l’obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell’articolo 12 del medesimo D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale).

Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a euro 3.000,00, deve sottoscrivere sia l’originale sia le copie destinate alle controparti. L’art. 47 del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF.

Con l’introduzione dell’art. 17 ter del D. Lgs. n° 546/1992 , la norma richiede l’esposizione del ricorso in modo chiaro e sintetico per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 (art. 1, comma 1, lett. h del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220), il cui mancato rispetto avrà effetto sulla determinazione delle spese di giudizio da parte del giudice (art. 15, comma 2 nonies D. Lgs. n° 546/1992).

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, il nuovo comma 6 bis dell’art. 14 del D. Lgs. n° 546/1992 stabilisce che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti (art. 1, comma 1 lett. d), del D. Lgs. n° 220/2023).

Quali sono le modalita’ di presentazione del ricorso

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro  sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto. In caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti o  di silenzio-rigetto all’istanza di autotutela cd. obbligatoria (art. 10 quater, comma  della legge 27 luglio 2000, n° 212), può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione o dall’istanza (art. 21 del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF).

La notifica del ricorso all’ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163: sito esterno banca dati CERDEF e dai successivi decreti attuativi.

Tale obbligo, invece, non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro. In tali ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF.

Tuttavia, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, il comma 3 dell’articolo 16 bis, prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (art. 1, comma 1 lett. g), n° 2 del D. Lgs. n° 220/2023) salvo i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n° 546/1992.
Ne deriva che anche per le controversie fino a 3.000,00 euro sussiste l’obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024.

L’indicazione dell’indirizzo  PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti (art. 16-bis, comma 4, del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF).

Nei casi di notifica tramite PEC, qualora non sia possibile fornirne la prova della notifica o della comunicazione mediante modalità telematiche, il difensore del contribuente e il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono ai sensi dell’articolo 9, commi 1 bis e 1 ter della legge 21 gennaio 1994, n° 53 che disciplina le notifiche in proprio degli avvocati nel settore civile, amministrativo e stragiudiziale (articolo 16, comma 3, D.L. n° 119/2018).

Nello specifico il citato articolo 9 comma 1 bis della L. 53/1994 prevede che, in questi casi l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, sussiste l’obbligo in capo al difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria (art. 1, comma 1 lett. g) del D. Lgs. n° 220/2023). La stessa disposizione prevede che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Le notifiche “analogiche”, invece, sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n° 546/1992 anche nei casi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte; qualora l’indirizzo PEC non sia rinvenibile nei pubblici elenchi e infine nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (art. 16-bis, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF).

In tali ipotesi, le notificazioni si possono fare a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli articoli 137  e seguenti c.p.c. (art. 16, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF) o con spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, all’ente impositore che ha emanato l’atto o mediante consegna diretta da parte del ricorrente all’ufficio impositore (art. 16, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF).

Come si costituisce in giudizio il ricorrente?

La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo pec, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n° 163: sito esterno banca dati CERDEF e dai successivi decreti attuativi.

L’obbligo del deposito con modalità telematiche non vale:

a) per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF). Tuttavia, se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso.

b) qualora il giudice, con provvedimento motivato, autorizzi il deposito con modalità diversa da quella telematica. Nello specifico tale autorizzazione spetta:

al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria nella fase antecedente all’iscrizione a ruolo del ricorso/appello (ad esempio, in caso di blocco giornaliero della funzionalità del Sigit non programmato);

al Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo;

al Collegio nell’ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza.

Ne deriva che, in tali casi, il deposito del ricorso notificato può essere effettuato con la trasmissione dello stesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o direttamente  presso la segreteria della Corte adita, entro 30 giorni dalla data di notifica (art. 22 del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF).

In tale ipotesi resta comunque l’obbligo per l’ente impositore resistente o appellante del deposito telematico degli atti.

Tuttavia, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre sussiste un obbligo generalizzato dell’utilizzo del deposito telematico, salvo i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n° 546/1992 (art. 1, comma 1 lett. g), n° 2 del D. Lgs. n° 220/2023).

Contestualmente alla costituzione, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo (NIR), scaricabile in pdf – doc NIR CGT 1° grado, NIR CGT 2° grado, contenente l’indicazione delle parti, del difensore, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione. Unitamente a quanto già indicato, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce in originale o fotocopia.

Il deposito di eventuali motivi aggiunti o di altra documentazione (art. 24 del D. Lgs. n° 546/1992) deve avvenire sempre in modalità telematica per i soggetti obbligati, inserendo necessariamente il numero di iscrizione a ruolo.

Al fine di semplificare le attività correlate al PTT, l’art. 25-bis del D. Lgs. n° 546/1992, introdotto dall’art. 16 del D.L. n° 119/2018, attribuisce il potere di certificazione di conformità sia al difensore del contribuente sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo per la riscossione degli Enti locali, ovvero il potere di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

Analogo potere di certificazione di conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo processuale telematico formato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo  informatico. L’estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia.

Da rilevare che il comma 5 bis dell’art. 25 bis del D.Lgs. n° 546/1992, introdotto con l’art. 1, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n° 220/2023, stabilisce che a partire dai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, gli atti e i documenti del fascicolo informatico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei gradi ulteriori e che il giudice non tiene conto degli atti e i documenti in formato cartaceo se non è depositata nel fascicolo informatico la relativa copia per immagine munita di attestazione di conformità all’originale.

Quali sono i termini processuali?

1) Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato (art. 21 del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF);

2) in caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, il ricorso può essere proposto decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione, presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino ad intervenuta prescrizione. In mancanza di disposizioni specifiche, la domanda per la restituzione non può essere presentata oltre i due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione;

3) in caso di silenzio rigetto all’istanza di autotutela prevista dall’art. 10 quater, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n° 212 (art. 1, comma 1 lett. l del D. Lgs. n°  220/2023), il ricorso può essere proposto decorsi novanta giorni dall’istanza;

4) il termine per l’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. In caso di mancata notificazione,  il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF);

5) il ricorso per Cassazione, esperibile per i motivi indicati nell’art. 360, comma 1, c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF (numeri da uno a cinque), deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.). Previo accordo fra le parti, il ricorso per Cassazione è esperibile anche nei confronti delle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, per il motivo di cui al n° 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c. (art. 62 del D. Lgs. n° 546/92: sito esterno banca dati CERDEF);

6) in caso di rinvio della causa da parte della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi  dalla pubblicazione della sentenza. In caso di inosservanza del termine anzidetto, o del successivo verificarsi di una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue (art. 63, comma 1 e 2, del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF).

Per il computo dei termini processuali valgono le disposizioni civilistiche contenute nell’art. 2963 c.c.: sito esterno banca dati CERDEF (computo dei termini di prescrizione) e nell’art. 155 c.p.c.: sito esterno banca dati CERDEF (computo dei termini).

Nel processo tributario vige la sospensione feriale?

La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto  (art. 1 della L. n° 742/1969, così come modificato dall’art. 16 del D. L. n° 132/2014: sito esterno banca dati CERDEF) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando la decorrenza ha inizio durante tale periodo, l’inizio della stessa è differito alla fine della sospensione. La sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del processo (art. 40, comma 4, del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF).

Chi può assistere il contribuente?

L’art. 12  del D. Lgs. n° 546/1992: (Assistenza tecnica) ha previsto l’obbligo per i contribuenti di farsi assistere in giudizio da un professionista/difensore abilitato, fatta eccezione per le controversie tributarie di valore pari o inferiore ad Euro 3.000,00.

L’assistenza tecnica è affidata ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n° 546/1992:

  • agli Avvocati, ai Dottori commercialisti iscritti alla sezione A del relativo albo e ai Consulenti del lavoro. Questi professionisti sono abilitati alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato;
  • agli Ingegneri, agli Architetti, ai Geometri, ai Periti industriali, ai Dottori agronomi e forestali, agli Agrotecnici, ai Periti agrari, agli Spedizionieri doganali che risultino iscritti all’albo di pertinenza ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6 del D. Lgs. n° 546/1992. La loro abilitazione è limitata ai contenziosi che vertono su specifiche materie, individuate all’art. 2, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. n° 546/1992.

Il titolo abilitativo all’assistenza tecnica dei soggetti sopra indicati discende dall’iscrizione al relativo Albo. Non necessitano, pertanto, di un’autorizzazione amministrativa.

In aggiunta ai professionisti sopra elencati, vi sono soggetti che, invece, necessitano di un’apposita abilitazione per poter esercitare la difesa innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria. I soggetti che, possedendo particolari requisiti di professionalità e lavorativi, possono richiedere l’abilitazione all’assistenza tecnica sono:

  • i dipendenti civili e militari dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti impositori, cessati dall’impiego da almeno due anni, dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi;
  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli elenchi dei periti e degli esperti tributari, tenuti dalle Camere di Commercio, per la categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere;
  • i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 545 (15 gennaio 1993), risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di Finanza competenti per territorio;
  • i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese o delle loro controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del c.c., in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti ovvero di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
  • i dipendenti dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti ovvero di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale.
  • I soggetti, appartenenti alle categorie citate, possono chiedere l’abilitazione all’assistenza tecnica a difesa dei contribuenti, presentando apposita richiesta alla Direzione della giustizia tributaria. L’abilitazione conseguita consente di poter esercitare la difesa innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria sull’intero territorio nazionale.

Spese di giustizia

Le spese relative alla procedura sono costituite da un contributo unificato, nello specifico il contributo unificato tributario (CUT), per l’iscrizione della causa a ruolo e da altre voci di spesa che possono essere anche eventuali, come per esempio le spese di consulenza tecnica e i diritti di copia degli atti.

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo unico in materia di spese di giustizia TUSG D.P.R. 115/2002: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115!vig=  riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale.

Art. 13

(L)
Importi

  1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
  2. a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; (27)
  3. b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, (27)
  4. c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; (27)
  5. d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile; (27)
  6. e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;(27)
  7. f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; (27)
  8. g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000. (27)

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. (30)

Contenzioso