Canone Unico Patrimoniale
Regolamento
Disciplina del Tributo
Chiarimenti Ministeriali
Risoluzione n. 3/DF del 20 luglio 2023
La Risoluzione fornisce chiarimenti in merito ai criteri per l’applicazione del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti in caso di diffusione di messaggi pubblicitari.
Risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022
Chiarimenti in merito ai criteri per l’applicazione del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità
Risoluzione n.1/DF del 31 gennaio 2022
Canone patrimoniale di cui all’art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Richiesta di interpretazione in merito alla determinazione dei criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato.
Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021
Con la Risoluzione sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione del Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) con specifico riferimento ai criteri per l’applicazione della tariffa di base giornaliera in caso di frazionamento a ore
FAQ
COS’E’ IL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)?
Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto al comune (piuttosto che alla provincia o alla città metropolitana) che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione.
Il canone unico patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021,
- l’ imposta/canone sulla pubblicità,
- il diritto di affissione,
- la tassa/canone per l’occupazione spazi e aree pubbliche
- il canone previsto all’art.27, commi 7 e 8, del codice della strada.
E’ comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da leggi e regolamenti, ad eccezione di quelli eventualmente connessi a prestazioni di servizi.
Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
PERCHE’ SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni.
Il Canone applicato per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario.
Il canone unico patrimoniale (Cup) è dovuto per:
- l’occupazione, anche abusiva, delle areeappartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
Sono comprese, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno del centro abitato (l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.); - la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitarimediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati nel caso siano siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati. Per le occupazioni mercatali temporanee, il canone comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari).
È necessario richiedere ed ottenere la concessione per l’occupazione di suolo e/o l’autorizzazione/dichiarazione per l’esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal pagamento del canone.
CHI DEVE PAGARE IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
Il Canone deve essere pagato dal titolare della concessione o autorizzazione.
l canone è dovuto:
- dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone; - dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto).
Il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato.
In particolari situazioni per cui il regolamento prevede la sola dichiarazione, il Canone è dovuto dal dichiarante.
In assenza del titolo, o della dichiarazione, nei casi previsti, lo stesso è dovuto dal soggetto che occupa o diffonde messaggi pubblicitari abusivamente.
E’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato.
Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.
COME SI CALCOLA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
Per il calcolo del Canone è necessario rifarsi ai regolamenti istitutivi approvati dagli enti in cui sono fissati coefficienti moltiplicatori rispetto alla tariffa standard annua o giornaliera. Di norma il Canone si ottiene dalla seguente formula: tariffa standard x coefficiente/i valutazione economica x coefficiente/i territoriale/i x metri quadrati superficie x eventuali giorni.
La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- classificazione delle strade
- superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa
- durata della diffusione del messaggio pubblicitario
- valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa
- valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
ESEMPI DI CALCOLO PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- o per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- inoltre per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- si considera unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l’iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
QUANDO NON SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
Nei seguenti casi previsti dalla legge per:
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- e occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
- i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- le occupazioni degli stalli di sosta riservati agli autoveicoli elettrici, per il tempo necessario alla ricarica degli stessi.Gli enti possono prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate, quali, ad esempio:
- le infrastrutture delle stazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
- le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie.
Ulteriori ipotesi eventuali:
- le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
- le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE
SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
Con il regolamento possono essere previste riduzioni per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:
- eccedenti i mille metri quadrati;
- effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal Canone;
- con spettacoli viaggianti;
- per l’esercizio dell’attività edilizia.
Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE
QUANDO E COME SI VERSA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
Il pagamento del Canone deve avvenire contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
Per gli anni successivi, nei casi in cui è prevista la dichiarazione e per importi eccedenti limiti stabiliti dagli enti, il pagamento deve essere effettuato entro la/e scadenza/e fissata/e dal regolamento. Il Canone si versa direttamente all’ente mediante:
- conto corrente di tesoreria;
- versamenti unitari previsti dall’ 17 del decreto legislativo 9/7/1997, n.241;
- strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Il Canone dovuto per le occupazioni nelle aree di mercato è riscosso esclusivamente mediante la piattaforma elettronica PagoPA.
BISOGNA PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
La richiesta di rilascio della concessione o autorizzazione equivale alla dichiarazione da parte del soggetto passivo tenuto al pagamento del Canone.
La dichiarazione va presentata, invece, nei casi in cui non è necessario l’assenso all’occupazione o diffusione pubblicitaria, anche mediante affissioni, e nei casi espressamente previsti dal regolamento.
GLI ENTI POSSONO APPORTARE MODIFICHE NELL’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
Gli enti hanno ampia potestà regolamentare che consente loro di modificare le tariffe standard previste, estendere esenzioni e riduzioni previste dalla norma. Detta potestà è molto limitata, invece, relativamente al Canone applicabile alle aree di mercato.
Quali sanzioni si applicano per il canone unico patrimoniale?
L’art. 1 della l. 160/2019, comma 821 lettera h) prevede chegli enti nel proprio regolamento definiscano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennita’ di cui alla lettera g) del presente comma, ne’ superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nel proprio schema di regolamento l’IFEL afferma quanto segue “L’art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l’intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive”.
QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
- Legge 27 dicembre 2019, n.160
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
- Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495
DOVE TROVO ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
LEZIONE DEL PROF. TOMMASO VENTRE SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE
CLICCA QUI PER GLI ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO
L’applicazione della nuova disciplina del canone “reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica”. Nota ANCI-IFEL
Canone unico sugli impianti pubblicitari (l. n. 160/2019). Nota di approfondimento IFEL
